TITOLI NOBILIARI FEUDALI Il feudo era un territorio dotato di autonomia creato dal Sovrano nell’ambito della proprietà territoriale della Corona. Esso veniva elevato  ad un grado nobiliare secondo i meriti e le virtù del l’investito. Prima della riforma del 1812 il titolo annesso ad un feudo nobile costituiva una unione tra due beni che potevano essere congiuntamente o separatamente alienati, donati, permutati, portati in dote o disposti per testamento. Ecco alcuni esempi di trasmissione del titolo feudale e degli istituti giuridici a cui i nobili faceva ricorso tratti dall’opera  La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalle origini ai nostri giorni” di Francesco San Martino De Spucches: Giovanni Corbino Torres si investì del feudo e del titolo di barone di Baida il 17 Novembre 1565 per averlo ricevuto in permuta da Vincenzo Del Bosco  nell’anno 1563 (De Spucches, op. cit., vol. I, pag. 189); Don Pietro d’Aragona si investì del titolo di barone di Baida e dei relativi feudi il 31 ottobre 1579 per averli acquistati da Giovanni Corbino con atto del 5 marzo 1576 ai rogiti del notaio Antonio Occhipinti di Palermo (De Spucches, op. cit., vol. I, pag. 189); Blasco Isfar Corilles si investì barone di Baida il 1° maggio 1588 per avere acquistato il relativo feudo all’asta pubblica avanti la Corte pretoriana di Palermo (De Spucches, op. cit., vol. I, pag. 192); Francesco Pietrasanta si investì del titolo di principe di San Pietro il 19 giugno 1683 per averlo ricevuto in dote dalla moglie Domenica Reytano Alberti (De Spucches, op. cit., vol. VIII, pag. 236). Egidio Pietrasanta vendette le terre di San Pietro a Giuseppe Maria Chiarenza e Trigona con verbo regio ai rogiti del notaio Lorenzo Generale di Palermo del 7 gennaio 1769, riservandosi ad honorem il titolo di principe di San Pietro per se ed i suoi eredi e successori (De Spucches, op. cit., vol. VIII, pag. 236); il reverendo Nicola Ciafaglione si investì il 20 aprile 1759 del titolo di duca di Villabona per averlo ricevuto dal padre, con testamento ai rogiti del notaio G. B. Magno di Monreale del 4 marzo 1757 (De Spucches, op. cit., vol. VIII, pag. 270;. Giuseppe Vittorio Ciafaglione si investì del titolo di duca di Villabona in seguito ad atto di rinuncia in suo favore dal detto reverendo Nicola (De Spucches, op. cit., vol. VIII, pag. 270). Gli esempi potrebbero continuare. Nel 1296, Re Federico II d’Aragona, col capitolo volentes ammise la facoltà, senza bisogno del preventivo assenso regio, di permutare, di pignorare, di donare e di disporre per testamento del feudo e del relativo titolo, anche a favore di persona non parente, con esclusione delle Chiese o di persone in abito talare e col diritto, in certi casi, di prelazione della Regia Corte (Carmelo Arnone, Diritto Nobiliare italiano Storia ed ordinamento, Hoepli, Milano, 1935, pag. 35). Re Carlo III di Borbone con Reale Decreto 25 giugno 1756 stabilì che le famiglie proprietarie di un feudo nobile avrebbero potuto iscriversi nella classe della “nobiltà generosa” del Regno. Oggi, il titolo feudale si può definire un bene storico senza territorio. In Sicilia il controllo della Corona sui titoli nobiliari era inesistente: per esempio, due famiglie siciliane, i Doria ed i Tarallo, avevano lo stesso titolo (barone di Baida, n. d. r.), ed i titolari lo trasmettevano liberamente ai loro discendenti. I diritti di dette famiglie derivavano dall’atto di concessione di Re Martino I d’Aragona dato in Catania ad Antonio Del Bosco in data 21 luglio 1399. Nel 1922, furono annotati nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana gli ultimi investiti di detto titolo: Giovanna Doria (1757) e Simone Tarallo Oliveri (1767). Solo con l’unità d’Italia e la costituzione della consulta Araldica con R. D. 10 ottobre 1869, n. 5318, si mise un relativo ordine sui titoli nobiliari. Alla morte dell’ultimo investito la devoluzione alla Corona del titolo feudale non era automatica. Il titolo nobiliare feudale veniva devoluto alla Corona, iure successionis, a titolo derivativo, in mancanza di eredi successibili in grado (6° grado) al momento dell’apertura della successione, nell’ultimo domicilio del defunto, in forza di un atto di devoluzione compilato da un pubblico ufficiale (notaio). L’atto di devoluzione alla Corona del titolo feudale, preceduto dall’apertura della successione avanti un notaio, costituiva lo strumento necessario in forza del quale il sovrano avrebbe potuto rinnovare il titolo ad altro soggetto. Senza l’atto di devoluzione alla Corona il titolo sarebbe rimasto genericamente nel possesso della famiglia dell’ultimo investito. Gli atti di devoluzione alla Corona dei titoli feudali siciliani, come gli atti di concessione e di investitura, sono conservati nell’Archivio di Stato di Palermo. L’odierno possessore di un titolo feudale può ottenere dal Tribunale Arbitrale della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale il riconoscimento in via incidentale delle spettanze di detto titolo in capo a se stesso. Ai fini dell’art. 14 del regolamento per le controversie araldico nobiliari amministrate dalla Corte Superiore di Giustizia Arbitrale  è riconosciuto in via incidentale il possesso dei titoli non devoluti alla Corona e posseduti dall'ultimo investito prima del 10 agosto 1812. L’art. 14 del regolamento per le controversie araldico nobiliari amministrate dalla Corte Superiore di Giustizia Arbitrale fa riferimento di principio all’art. 113 del R. D. 21 gennaio 1929, n. 61, che riconobbe legittimo l’acquisto delle distinzioni nobiliari unicamente sulla base della esibizione della prova del possesso pubblico e pacifico per lungo uso. Nel rivendicare la spettanza dei titoli feudali non è necessario predisporre un albero genealogico che provi la discendenza del candidato dall’ultimo investito: secondo il diritto italiano (art. 467 c. c.) la produzione dell’albero genealogico è necessaria nei casi di successione per rappresentazione, ove i discendenti legittimi o naturali, sia nella linea retta sia nella linea collaterale, subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non abbia potuto o non abbia voluto accettare l’eredità o il legato.  La rappresentazione, già prevista agli artt. 729 e 899 dal codice civile del 1865, ha luogo in infinito (art. 469 c.c.). Si ha rappresentazione unicamente nella successione testamentaria, quando il testatore non ha proceduto per il caso in cui l’istituito erede o legato non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato. Conseguentemente, l’albero genealogico è necessario ai discendenti di un erede di un titolo nobiliare che non abbia potuto o voluto accettare il titolo nobiliare. Negli altri casi si applicano le norme sul possesso. · L’odierno possessore deve manifestare la sua volontà di volere esercitare il possesso del titolo feudale in modo visibile e non occulto mediante notifica per pubblici proclami e deve esibire, inoltre, un certificato notarile attestante il possesso di detto titolo in capo a se medesimo. · L’attestato di possesso rilasciato da un pubblico ufficiale (notaio) costituisce un titolo idoneo e valido, ed il possessore non ha alcuna necessità di invocare altre testimonianze ai fini della prova del dominio sul bene storico. · La produzione  della prova del possesso immemorabile del titolo feudale non può trovare ingresso nell’ambito applicativo dell’art. 14 del regolamento arbitrale della Corte, poiché nell’ordinamento giuridico vigente l’istituto del possesso immemorabile opera soltanto nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico con l’amministrazione dello Stato ed in particolare, per quanto concerne i rapporti reali, è applicabile a quelli che hanno ad oggetto beni demaniali. Per contro, nei rapporti di diritto privato, ivi compresi quelli relativi ai beni patrimoniali dello Stato, il possesso immemorabile venne abrogato dal codice civile del 1865 e non più richiamato dal codice civile vigente. Parimenti non può trovare ingresso nell’ambito applicativo di detto art. 14 “il possesso per lungo uso”, in quanto il possesso e l’uso di fatto sono incompatibili tra loro. · Il possesso non si fonda necessariamente su un atto di concessione, ma sulla effettiva disponibilità del bene; invece, il diritto di uso è originato da un contratto stipulato tra il proprietario e l’usuario, una diversa origine non può configurarsi come costitutiva di un diritto reale di uso, che sarebbe essenzialmente diverso da quello previsto dalla legge, nel quale è mantenuto il principio della tipicità dei diritti reali. Ne consegue che l’uso di fatto di un bene storico altrui senza un atto di concessione non può dar luogo ad acquisto per usucapione di un diritto di uso di detto bene. L’art. 8, infatti, del R. D. 651 - 1943, separò il possesso del titolo dall’uso di fatto, come previsto dal codice civile del 1942, e proibì, l’acquisto delle distinzioni nobiliari “per lungo uso”. Conseguentemente, la dimostrazione del lungo uso di fatto è irrilevante ai fini legali del riconoscimento in via incidentale del possesso di un titolo feudale. · L’art. 14 del regolamento per le controversie araldico nobiliari della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale testualmente recita:  per i titoli nobiliari esistenti  al momento dell’ entrata in vigore del R.D. del 21 gennaio 1929 n. 61 , si applica il disposto degli art. 22 e 25 del Regolamento dell’ 8 gennaio 1888 secondo cui la proprietà totale o parziale di un territorio ex feudale o di altro territorio al quale, secondo i documenti, è annesso un titolo nobiliare, rimasto senza titolari per mancanza di chiamati alla successione, conferisce al presente proprietario il diritto di assumere mediante riconoscimento lo stesso titolo e lo stesso predicato”. · La prima e l’ultima investitura debbono essere rigorosamente provate con documenti di archivio rilasciati dalla Pubblica Amministrazione. · Al possesso del titolo nobiliare si applicano le norme sul possesso del codice civile italiano. · Il possesso pubblico e pacifico del titolo nobiliare deve essere certificato da un notaio”. · Possono essere oggetto di possesso i titoli nobiliari la cui ultima investitura si sia verificata in data anteriore al 10-08-1812, perché prima di detta data i titoli nobiliari, senza preventivo assenso regio, secondo il “Capitolo Volentes” di Re Federico d’Aragona del 1296, potevano essere permutati, pignorati, donati e disposti per testamento, (Diritto nobiliare italiano storia ed ordinamento, manuali Hoepli, Carmelo Arnone, Ulrico Hoepli, Milano, 1935 pag. 35). Dopo il 10 agosto 1812 i titoli nobiliari si convertirono in titoli onorifici di proprietà esclusiva della Corona, fondati su un rapporto concedente – concessionario, trasmissibili jure sanguinis ai discendenti del primo concessionario, secondo regole predeterminate. L'art. 14 del regolamento per le controversie araldico – nobiliari amministrate dalla Corte Superiore di Giustizia Arbitrale, riconosce a colui che possiede un titolo nobiliare in modo pubblico e pacifico il diritto a succedere all'ultimo investito, qualora detta ultima investitura si sia verificata in una data anteriore al 10 agosto 1812. Questa norma regolamentare, che può essere richiamata nella convenzione per arbitrato internazionale, ex art. 832 del codice di procedura civile italiano, primo comma, trova il suo antecedente nell'art. 133 del Regio Decreto 21 gennaio 1929, n. 61, sull'ordinamento dello stato nobiliare italiano, secondo cui, fino al 31 dicembre 1932, sarebbe stato legittimo l'acquisto "delle distinzioni nobiliari" in base alla prova del "possesso pubblico e pacifico per lungo uso" del titolo nobiliare. · In Italia, la cognomizzazione dei predicati nobiliari per scelta del legislatore costituzionale, ex II comma della XIV disposizione transitoria e finale, e per decisione della Corte Costituzionale, ex sentenza 101 / 1967, segue le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome; conseguentemente, stante la incostituzionalità della legislazione araldico – nobiliare, ex 1° comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, il possesso delle distinzioni nobiliari è regolato dagli artt. 1140 e seguenti del codice civile italiano. · Secondo il prof. Aldo Pezzana, libero docente dell’università di Roma (in giur. ital. 1967, pag. 1334), il titolo nobiliare deve essere valutato come un diritto della personalità di natura schiettamente privata e sostanzialmente analogo al diritto al nome. · Per questi motivi, il possesso del titolo nobiliare è disciplinato dal Codice Civile vigente. Ai fini dell’art. 14 del regolamento per le controversie araldico – nobiliari amministrate dalla Corte Superiore di Giustizia Arbitrale è riconosciuto in via incidentale il possesso dei titoli  non devoluti alla Corona e posseduti dall'ultimo investito prima del 10 agosto 1812. L’odierno possessore deve manifestare la sua volontà di volere esercitare il possesso del titolo feudale in modo visibile e non occulto mediante notifica per pubblici proclami e deve esibire, inoltre, un certificato notarile attestante il possesso di detto titolo in capo a se medesimo. Nell’ordinamento giuridico il concetto di possesso corrisponde al potere di fatto su una cosa, che si manifesta non solo in una attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, ma anche di qualsiasi altro diritto reale. – Cass. 21-10-1971, n. 2968, rv. 354232. Gli elementi del possesso sono: a) l’animus; b) la capacità di agire; c) il corpus. A)  L’animus L’animus possidenti si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di  altro diritto reale. L’animus possidenti, necessario all’acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non si fonda nella convinzione di essere proprietario, bensì nella convinzione di comportarsi come tale, di conseguenza la consapevolezza di possedere senza titolo non esclude che il possesso si utile ai fini dell’usucapione. – Cass. 15- 07-2002, n. 10230, rv. 555727. Ancora, l’animus possidenti non è escluso dalla consapevolezza di possedere senza avere alcun valido titolo che ne legittimi il potere. – Cass. 27-05-2003, n. 8422, rv. 563618. B)  La capacità di agire Per l’acquisto del possesso non occorre la capacità di agire, necessaria per i negozi giuridici, ma è sufficiente la capacità di intendere e di volere. C)  Il corpus  Il corpus del possesso non va inteso in senso materialistico, ma in funzione dell’utilità che la cosa può fornire, che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il potere sulla cosa implica un vasto concetto di possibilità di signoreggiare la cosa, che dal materiale contatto può eventualmente prescindere, purché tra la persona e la cosa non si frappongano ostacoli gravi e duraturi tali da impedire un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. – Cass. 23-10-1969, n. 3470, rv. 343589. Il 1° comma dell’art. 1145 codice civile dichiara senza effetto il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà. La norma si riferisce ai beni che non possono costituire oggetto di possesso da parte di un privato; per esempio, una strada soggetta al regime di demanio pubblico. L’usucapione, ex art. 1160 c.c., di una universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni. Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione, ex art. 1163 c.c.. ACQUISIZIONE DEL TITOLO NOBILIARE FEUDALE IN BASE AL SUO POSSESSO PUBBLICO E PACIFICO IL REGIME FEUDALE NOTE SUL POSSESSO