ORDINI CAVALLERESCHI ORDINI DINASTICO-FAMILIARI Sono Ordini facenti parte del Patrimonio Araldico di una Nazione o comunque di una entità differente rispetto alla Nazione nella quale si opera. Sono principalmente Ordini di Collazione di Famiglie discendenti da ex Sovrani. Una Onorificenza concessa da un Ordine Dinastico-Familiare è cosa ben diversa da quelle che la Legge 3 marzo 1951 nr. 178 qualifica come concesse da “Enti, Associazioni o Privati”. La Dottrina Giuridica Italiana ha fatto rilevare più volte che né il concedere, né il fregiarsi di Decorazioni di Merito e/o Cavalleresche indipendenti cade sotto alcuna Sanzione Penale purché limitato alla vita di relazione sociale [...] ed accompagnato sempre dalla precisazione della specie e della qualità dell’Ordine Cavalleresco”. (Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione III del 23 aprile 1959). S. E. Dott. Raimondo Jannitti-Piromallo, allora Presidente di Sezione della Corte di Cassazione (Giornale di Araldica e Genealogia n. 7-12 del dic. 1954), fra l’altro scrive: << La sovranità è una qualità perpetua, indelebilmente collegata e unita nei secoli a tutta la discendenza di colui che l’ha per primo conseguita o rivendicata e si concretizza nella persona fisica del Capo di Nome e d’Arme della Dinastia, indipendentemente da qualsiasi considerazione o indagine di natura politica, giuridica, morale e sociale che di quest’ultimo possa farsi, e che, come insegna anche la storia, non può assolutamente incidere sulla sua qualità sovrana>>. Aggiunge il Gorino-Causa: << Le onorificenze possono essere conferite anche da chi non gode più in atto della sovranità territoriale. Il Sovrano spodestato, conserva la collazione dei suoi Ordini Gentilizi, mentre perde il Gran Magistero di quelli della Corona, facenti parte del patrimonio dello Stato>>. In altri termini, come il Sovrano è titolare di due ben distinti patrimoni economici: quello privato e quello della Corona; parimenti è titolare di due distinti patrimoni araldici: quello dinastico-familiare e quello dello Stato. La perdita della sovranità territoriale importa di conseguenza la perdita di tutto ciò che si appartiene alla Corona, ma giammai di ciò che costituisce patrimonio personale sia economico che araldico. Nella figura del Sovrano spodestato, oltre al legittimo esercizio del Gran Magistero dei suoi Ordini Dinastici, rimane quella speciale, indelebile qualità che lo rende <<Fons Honorum>>. Scrive un illustre Magistrato, S.E. il Dott. Ciro Gini, Primo Presidente On. della Suprema Corte di Cassazione, in Sentenze della Magistratura italiana pronunciate posteriormente alla Legge 3 marzo 1951: Sarebbe lo stesso che voler inibire ai discendenti di Casa Savoia di conferire l’Ordine della SS. Annunziata o quelli dei SS. Maurizio e Lazzaro, entrambi di pertinenza esclusiva della loro <<Casa già Sovrana>> o ad Otto di Asburgo di conferire l’Ordine del Toson d’Oro che in effetti spesso conferisce a chi gli aggrada.