TITOLI NOBILIARI TITOLI SOVRANI IMPERATORE RE GRANDUCA ARCIDUCA LANGRAVIO DESPOTA TITOLI NOBILIARI PREDICATI DI ONORE PRINCIPE DEL SACRO ROMANO IMPERO PRINCIPE DUCA MARCHESE DI BALDACCHINO MARCHESE DEL SACRO ROMANO IMPERO MARCHESE CONTE CONTE PALATINO CONTE DEL SACRO ROMANO IMPERO VISCONTE BARONE SIGNORE NOBILE PATRIZIO CAVALIERE EREDITARIO DON DONNA PREDICATI NOBILIARI ONORIFICI PREDICATI NOBILIARI FEUDALI Il feudo era un territorio dotato di autonomia creato dal Sovrano nell’ambito della proprietà territoriale della Corona. Esso veniva elevato  ad un grado nobiliare secondo i meriti e le virtù del l’investito. Prima della riforma del 1812 il titolo annesso ad un feudo nobile costituiva una unione tra due beni che potevano essere congiuntamente o separatamente alienati, donati, permutati, portati in dote o disposti per testamento. PREDICATI NOBILIARI ALLODIALI Sono quei predicati esclusivamente onorifici, consistenti in località geografiche di pura fantasia ovvero in particolari imprese esempio il titolo di Duca della Vittoria concesso al Maresciallo Armando Diaz nel 1923 da Vittorio Emanuele III.  Più recenti rispetto ai Feudali, pur corrisondendo a terre sottoposte al dominio del Sovrano concedente il titolo, non si ricollegavano ad alcuna prerogativa dell’investito sui territori oggetto della intitolazione, ma costituivano dei semplici possedimenti patrimoniali. Continua DISCIPLINA GIURIDICA DEI TITOLI NOBILIARI La legge sancisce testualmente: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome”. Tale non riconoscimento da parte dello Stato repubblicano, relativamente ai titoli nobiliari, non implica il loro “divieto” onde ne consegue l’assoluta libertà d’uso dei medesimi. (Cass. Pen. 1 luglio 1957; Giust. Pen. 1958-11-15; Rep Gen. Giur. It. 1958; Usurp. Tit. n. 5). L’aver voluto il legislatore repubblicano espressamente colpire tutto ciò che importava uso della sovrana prerogativa durante il regime fascista ed il riconoscimento della “nobiltà” anteriore, sia pur sotto forma di “cognomizzazione” dei “predicati”, denota la natura prettamente politica del provvedimento legislativo che ha voluto cancellare ogni segno di nobiltà sorto sotto il cessato regime. Risalendo a tale “mens legis” si potrebbe, con una più larga e meno letterale interpretazione, non ritenere rientranti nel divieto tutti quegli altri  “predicati” che fossero legati a titoli nobiliari concessi anche successivamente al 28 ottobre 1922, non provenienti dalla Sovrana Prerogativa del Re d’Italia, bensì da quegli altri CAPI DI DINASTIA EX REGNANTI, che sono nel pieno possesso della Prerogativa Dinastica della “FONS HONORUM”. Con l’abolizione degli Organi di speciale competenza, una volta esistenti per la tutela dei diritti nobiliari, OGGI, tale materia è passata nella PIENA ED ASSOLUTA COMPETENZA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA, cui, per principio statutario, è devoluta la tutela di ogni diritto del cittadino, che non può essere sottratto al suo Giudice naturale (vedi artt. 5, 15 e 102 Carta Costituzionale). La Nobiltà prima che “titolo” è “qualità” che si trasmette “jure sanguinis” e, come tale, è inalienabile ed imprescrittibile, onde a nulla vale l’essere o non essere iscritto negli Elenchi Nobiliari, in quanto, se ne ha sempre potenzialmente il diritto al riconoscimento, qualora se ne possiedano i requisiti. Con l’abolizione degli speciali Organi un tempo preposti alla tutela dei titoli nobiliari, OGGI, L’UNICA AUTORITÁ CHIAMATA A DECIDERE IN MATERIA È LA MAGISTRATURA, la quale provvede alla delibazione delle decisioni emesse dai Tribunali Arbitrali. Questa per l’ “accertamento del titolo e della successione” deve applicare l’Ordinamento 5 luglio 1896 n. 314, essendo stata abolita dalla Costituzione tutta la Legislazione araldica posteriore al 28 ottobre 1922 ( § XIV Transitorie ), della quale sopravvive solamente l’Ordinamento 7 giugno 1943 n. 651. I Principi, Capi di Nome e d’Arme delle Case ex Regnanti, sono nel pieno, legittimo e giuridico possesso delle “Prerogative Dinastiche” consistenti nella “FONS HONORUM”, per cui, possono validamente concedere titoli nobiliari, con o senza predicati, relativi ai loro ex domini, nonchè onorificenze degli Ordini Cavallereschi di loro collazione dinastico- familiare. Fermo restando la indiscriminata facoltà di “accettazione” di tali onorificenze e di quelle concesse da “Stati Esteri”, da parte dei cittadini italiani, ne è consentito dei medesimi un “uso limitato”, in mancanza della prevista autorizzazione da parte del Capo dello Stato, nei rapporti “privati in pubblico”, col solo obbligo della specificazione del grado e dell’Ordine di appartenenza, salvo ad ottenerne l’autorizzazione per un più completo uso ufficiale.