ACCERTAMENTO NOBILIARE ACCERTAMENTO INCIDENTALE L’art. 2 del R. D. 21 giugno 1929, n. 61, e l’art. 2 del R. D. 7 giugno 1943, n. 651, hanno abrogato “le antiche leggi, disposizioni e consuetudini che, con norme diverse nei diversi stati prima dell’unificazione politica regolavano la concessione, il riconoscimento, la successione, l’uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari”. La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, del 23 gennaio 1969,  r. g. n. 2652/67, ha stabilito che “tali articoli di legge conservano indubbiamente anche oggi pieno valore, non potendo essere compresi tra quelli dichiarati costituzionalmente illegittimi, dato il loro carattere abrogativo e restrittivo, anziché strumentale, in materia di riconoscimento di titoli nobiliari”. Conseguentemente, hanno cessato di produrre effetti i regolamenti di esecuzione della legislazione nobiliare. La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, preso atto “del vuoto legislativo assoluto creatosi in materia; da una parte con l’abrogazione, a suo tempo disposta, dagli antichi ordinamenti nobiliari, che tuttora resta valida ed operante; dall’altra con la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tutte le norme della nostra legislazione (nobiliare, n. d. r.) che a tale riconoscimento avrebbero ancora potuto servire”: Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha riconosciuto (art. 832 codice di procedura civile) per la prima volta l’esistenza delle “istituzioni arbitrali” (camere arbitrali) ed ha dettato alcune disposizioni generali per il caso in cui le parti si affidano ad una istituzione che organizza l’arbitrato. Il principio ispiratore di questa nuova disciplina attribuisce all’istituzione arbitrale il compito di amministrare l’arbitrato con un proprio regolamento precostituito, solo se previsto dalle parti nella convenzione arbitrale. Il Tribunale Arbitrale della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale amministra gli arbitrati internazionali che hanno per oggetto l’accertamento in via incidentale della spettanza dei titoli nobiliari, con un proprio regolamento. Con questi strumenti le corti arbitrali possono colmare il vuoto legislativo nell’amministrazione delle controversie di natura nobiliare. La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 20 maggio 1965, n. 987, ha stabilito che l’accertamento in via incidentale del titolo nobiliare è compatibile con l’art. 3 della costituzione italiana (principio della parità sociale dei cittadini). Negli accertamenti incidentali, secondo il Supremo Collegio, l’azione principale non è diretta a far dichiarare l’appartenenza di un titolo nobiliare all’attore e ad enunciarne il pubblico riconoscimento, bensì a riconoscere all’attore un diritto patrimoniale o di altra natura che è condizionato, nella sua esistenza, al possesso di uno status nobiliare. In questa ipotesi, come ben rileva la sentenza della Cassazione n. 987/1965, “NON VI E’ ALCUN ATTENTATO ALLA PARI DIGNITA’ SOCIALE DEI CITTADINI, giacchè ben possano gli statuti di una associazione privata, le tavole di fondazione di un ente benefico, i regolamenti di vantaggi scolastici, le private disposizioni contrattuali e testamentarie, condizionare l'attribuzione di certi diritti a determinate situazioni obiettive dei destinatari, quale, ad esempio, quella di appartenere ad una famiglia considerata nobile". L’insigne giurista avv. Giorgio Cansacchi, ordinario dell’Università di Torino, a commento della sentenza della Suprema Corte n. 987/1965, rileva che “l’accertamento preliminare della spettanza di un titolo nobiliare più precisamente dello status nobiliare di una persona [...]” può presentarsi necessario anche per altri fini, all’infuori della cognomizzazione del predicato. Può essere richiesta, ad esempio: · per la necessità di constatare il diritto o meno di un soggetto a far parte di una data associazione (se lo statuto della medesima condiziona l’appartenenza del socio al possesso di uno status nobiliare); · per constatare il diritto di un soggetto ad ottenere l’ammissione in un collegio, in un ente assistenziale, a godere di una borsa di studio, di un premio in denaro, di certe agevolazioni (allorché le tavole di fondazione dei relativi istituti od i regolamenti disciplinanti questi vantaggi condizionino il diritto del richiedente all’accertamento del suo status nobiliare). La Corte Costituzionale con sentenza 8/7/1967, n. 101, ha dichiarato incostituzionale le legislazione araldico – nobiliare nei limiti in cui ad essa si dà applicazione per l’aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari, ed ha stabilito che la tutela del diritto attribuito dal 2° comma della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana sotto ogni aspetto deve seguire le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome. La sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 24-03-1969, n. 938, ha testualmente confermato l’incostituzionalità della legislazione nobiliare se usata “quale veicolo per giungere alla cognomizzazione del predicato ex nobiliare [...]”. Il giurista Giovanni Verde nel suo libro de il “Diritto dell’Arbitrato Rituale”, Giappichelli editore – Torino – 2000 – pag. 59, dice che gli arbitrati non possono avere per oggetto l’accertamento delle spettanze nobiliari in via principale, ma “si ammette la possibilità di arbitrato per le controversie patrimoniali consequenziali, ad eccezione di quelle relative agli alimenti”. SI VUOLE DIRE CHE NELL’ARBITRATO RITUALE  L’AZIONE PRINCIPALE NON DEVE ESSERE DIRETTA A FAR DICHIARARE L’APPARTENENZA DI UN TITOLO NOBILIARE, BENSÍ A RICONOSCERE ALLA PARTE UN DIRITTO PATRIMONIALE CHE E’ CONDIZIONATO AL POSSESSO DI UNO STATUS NOBILIARE, sicché l'accertamento di quest'ultimo viene ad essere compiuto "incidentur tantum”. Il giudicato sostanziale (sentenza passata in giudicato) si estende anche alle questioni non controverse, ma è necessario che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire la semplice affermazione, incidentur tantum, di uno dei presupposti logici della decisione, bensì l’oggetto, esso stesso, della statuizione finale. (Cass. 13-03-2003, n. 3737, rv. 561132). I giudici dell’arbitrato esercitano la funzione giurisdizionale al pari dei giudici ordinari, per questi motivi il Decreto Legislativo 02-02-2006 n. 40, a decorrere dal 02-03-2006, ha stabilito che la sentenza pronunciata dai giudici dell’arbitrato (lodo), ha gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica italiana, ex art. 824 bis c.p.c.. Tale formulazione dell’art. 824 bis del codice di procedura civile italiano ha risolto definitivamente i dubbi circa i limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato arbitrale, arrivando ad applicare ad esso i medesimi criteri valevoli per il giudicato statale. Ne segue che la sentenza arbitrale estenderà i suoi effetti anche nei confronti del terzo titolare di situazioni dipendenti. Permane l’esigenza di ottenere l’exequatur (decreto di esecuzione) da parte dell’autorità giudiziaria statale al fine di attribuire alle sentenze arbitrale (lodo) efficacia esecutiva. Resta, pertanto, l’onere di depositare la sentenza arbitrale (lodo) presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario si trova la sede dell’arbitrato, insieme con la convenzione di arbitrato. Il tribunale esaminata la legittimità formale dell’atto, con decreto, lo dichiara esecutivo (exequatur); dopodichè andrà trascritto e annotato in tutti i casi in cui sarebbe soggetta a trascrizione oppure  ad annotazione la sentenza ordinaria avente il medesimo contenuto. Le parti sono portate a conoscenza del deposito dalla cancelleria ai sensi dell’articolo 133, comma 2°, c.p.c.; la sentenza arbitrale, ex art. 2908, costituisce modifica o estingue rapporti giuridici tra le parti, i loro eredi o aventi causa (cass. 15-03-1995, n. 3045, rv 491188) e l’accertamento contenuto nella sentenza pronunciata dai giudici dell’arbitrato passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, come per le sentenze ordinarie (Cass. Civile, sezione III, 29 maggio 1980, n.3552). Il tutto, IN CONCLUSIONE, mira ad acclarare, ove l’accertamento giurisdizionale sia stato positivo, lo status nobiliare dell’avente diritto, legittimando giuridicamente la spettanza del titolo nobiliare, del predicato, dello stemma e delle qualifiche, qualora esistenti e configurate. Tale atto di verifica vale come sentenza di accertamento giuridico-storico-nobiliare, innanzi alla magistratura italiana, dei titoli nobiliari e cavallereschi e degli annessi predicati e connesse spettanze, stemma e qualifiche, siccome refutati o concessi da un sovrano o da un principe pretendente al trono con “fons honorum” accertata giurisdizionalmente. Ciò è proprio la diretta conseguenza della sentenza pronunciata dal Tribunale Arbitrale organo permanente della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale corte composta da magistrati arbitrali, giudici di I grado. GLI EFFETTI DELLA SENTENZA PRONUNCIATA DAI GIUDICI DELL’ARBITRATO