CORTE SUPERIORE DI GIUSTIZIA ARBITRALE L’ARBITRATO Il ruolo delle camere arbitrali è previsto dalla Convenzione di New York del 10-06-1958 e della legge di riforma del diritto dell'arbitrato italiano del 2006. L’art. 832 c.p.c., primo comma, infatti, prevede che la Convenzione d’arbitrato può fare rinvio ad un regolamento arbitrale precostituito. L’articolo suddetto detta alcune disposizioni generali per il caso in cui le parti si affidino ad una istituzione che organizza l’arbitrato. La Corte Superiore di Giustizia Arbitrale non decide le controversie, essa amministra lo svolgimento d’arbitrati rituali o irrituali in conformità ai propri regolamenti. Il Tribunale Arbitrale, organo permanente della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale decide controversie araldico nobiliari in base ad un proprio regolamento arbitrale precostituito. Le sentenze pronunciate dai tribunali della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale hanno gli stessi effetti delle sentenze pronunciate dai tribunali ordinari della Repubblica italiana: le sentenze pronunciate dai tribunali della Corte Arbitrale, nella speciale materia regolata dagli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, hanno gli stessi effetti della sentenza pronunciata dai giudici ordinari. I tribunali della Corte Arbitrale sono, infatti, organi di giurisdizione civile ordinaria, aventi, nella speciale materia, gli stessi poteri del giudice civile ordinario (Commissione Tributaria di II grado di Roma, 19-11-1984, Temi Romana 1984, 913, e Cassazione 22-10-1991 n. 11197, Foro it. 1991, I, 701). La sentenza pronunciata dai giudici dell’arbitrato, quindi, “è una vera e propria sentenza emessa nell’esercizio di una funzione giurisdizionale di cognizione ordinaria” (Corte di Appello di Roma 18-2-1969, rep. Foro it. 159e  n. 88). Dopo la riforma del 2006, i suddetti orientamenti giurisprudenziali della teoria processualistica della convenzione arbitrale, sono stati recepiti dal legislatore italiano nel D. lgs 2 febbraio 2006, n. 40, con l’approvazione dell’art. 824 bis c. p. c. che testualmente recita: “… il lodo (sentenza arbitrale, n. d. r.) ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”. Anche se  l’art. 824 bis c. p. c. usa la dizione lodo e non la dizione sentenza, sarebbe opportuno dopo la scelta processualistica del legislatore italiano del 2006, mutare il termine lodo con il termine sentenza arbitrale.  La Convenzione di New York del 10 giugno 1958, sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con Legge 19 gennaio 1968, n. 62, entrata in vigore il 1° maggio 1969 (G. U. R. I. n. 46 del 21 febbraio 1968), per sentenze arbitrali (art. 1 paragrafo 2) intende "le sentenze rese dagli arbitri". Secondo taluni giuristi, tra i quali il prof. Giuseppe Mirabelli, primo presidente emerito della Corte di Cassazione, non appare soddisfacente, vista la completa assimilazione della sentenza arbitrale alla sentenza ordinaria, il mantenimento del termine “lodo”, anche se il relatore del disegno di Legge sul diritto dell’arbitrato del 1989, definì la questione “meramente formale” (M. Rubino Sammartano, Il Diritto dell’arbitrato, III edizione, Cedam, 2002). Negli arbitrati internazionali il Tribunale Arbitrale nelle sue decisioni usa la dizione “sentenza”, come stabilisce la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata dall'Italia con legge n. 62/68, entrata in vigore il 1° maggio 1969. LA CORTE  Premesso, quindi, che l’arbitrato è un mezzo alternativo alla giurisdizione ordinaria per la soluzione di controversie di diritto interno e di controversie nascenti da contratti internazionali, è costituita pertanto in seno all’Istituto Internazionale di Diritto Nobiliare, Storia ed Araldica, una Corte di arbitrato, nazionale ed internazionale, denominata: Corte Superiore  di Giustizia Arbitrale. La Corte Superiore di Giustizia Arbitrale è una camera arbitrale con sede in Carmignano, Prato, presso Villa I Renacci e con sede operativa in Massa (MS). La Corte non decide le controversie: essa amministra lo svolgimento d’arbitrati rituali o irrituali. La Corte inoltre, su richiesta delle parti, amministra arbitraggi, perizie contrattuali e tentativi di conciliazione. La Corte, su richiesta anche di una sola parte, può esprimere pareri pro-veritate su quesiti ad essa rivolti. La costituzione della Corte, le modalità di formazione dei Collegi Arbitrali, denominati Tribunali Arbitrali, l'attribuzione delle qualifiche di Magistrati Arbitrale e di Procuratori legali arbitrali, le regole di procedura e di formazione delle decisioni arbitrali sono disciplinate da apposito Regolamento. Il Presidente del Tribunale Arbitrale, organo permanente della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale, è il Prof. Avv. Raffaello Cecchetti, Avvocato Cassazionista (foro di Lucca), Docente presso l’Università di Pisa.  I Componenti della Corte sono: Avv. Vittorio Landolfi (foro di Lucca); Prof. Avv. Riccardo Scarpa (foro di Roma); Avv. Roberto Galli (foro di Roma); Avv. Norberto Katte Klitsche De La Grange (foro di Roma). La Corte è composta da: un Procuratore Generale e da uno o più  Sostituti Procuratori Generali (fino ad un massimo di tre): essi sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Istituto; i componenti della Corte durano in carica tre anni e possono essere confermati; alla scadenza del termine, ciascun componente resta in carica per tutto il tempo necessario per portare a conclusione i compiti assegnati; i compiti che il Regolamento attribuisce alla Corte sono assolti dal Procuratore Generale o, nei casi di assenza o impedimento,  dal Sostituto Procuratore Generale più anziano per età, che assume il titolo associativo di Sostituto Procuratore Generale Vicario. Un Cancelliere, nominato dal Consiglio direttivo dell’Istituto, che rimane in carica fino a revoca. I Magistrati Arbitrali, iscritti nell’ apposito Albo. La giustizia arbitrale nelle molteplici forme che può assumere è sempre la manifestazione più elevata di giustizia privata. Le persone che sono chiamate ad assolverla esercitano una funzione di pubblico interesse, la quale dovrà trovare nella legge il riconoscimento delle prerogative e nell' ammissione all'Albo il vaglio delle caratteristiche che le persone devono possedere. Le funzioni di giudice arbitrale e di patrocinatore delle parti sono estrinsecazione di un alta funzione civica, quale può essere quella dell'Amministrazione della giustizia. I Magistrati Arbitrali Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo dei Magistrati Arbitrali della Corte, coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, che sono di condotta morale specchiata e che sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Per ottenere l'iscrizione nell'Albo dei Magistrati i candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) la cittadinanza italiana, albanese  o di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958; b) il pieno possesso dei diritti civili e politici; c) la laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o equipollenti, la qualifica di arbitri rilasciata dalla C.C.I.A.A. solo per il giudice arbitrale Presidente, in caso di Tribunale arbitrale nazionale, l'iscrizione all'Albo degli Avvocati  per tutti i componenti del Collegio in caso di Tribunale Arbitrale  internazionale. d) La moralità, l'attuale correttezza, l'attitudine alla funzione arbitrale la diligenza, lo spirito conciliativo; e) le competenze tecniche, le specializzazioni professionali, le conoscenze linguistiche. Sulle domande di iscrizione decide il Consiglio Direttivo dell'Istituto, sentito il parere del Procuratore Generale della Corte, il quale è responsabile della tenuta dell'Albo. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile. Il Consiglio Direttivo può stabilire deroghe ai requisiti sopra riportati per gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia  e per determinate personalità della cultura, dell'arte e della scienza. I Magistrati Arbitrali  entrano in carica al momento dell'iscrizione all'Albo dei Magistrati, in occasione di una cerimonia solenne, dove vengono chiamati ad impegnarsi ad assolvere fedelmente l'ufficio loro affidato nell' esclusivo interesse della giustizia. Il Magistrato Arbitrale in piedi ed a capo scoperto pronuncia la seguente formula: “Giuro d'assolvere fedelmente l'ufficio affidatomi di Magistrato Arbitrale giudice della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale, nell'esclusivo interesse della Giustizia”. Il comportamento del giudice arbitrale si deve uniformare ai sotto notati principi deontologici. Il giudice arbitrale designato deve accettare la nomina quando abbia la certezza assoluta: 1) Di poter essere neutrale ed equidistante rispetto alle parti in controversia; 2) Di avere la competenza specifica a giudicare il caso; 3) Di poter concludere il procedimento entro i termini previsti. Il giudice arbitrale che abbia accettato la nomina: 1) esamina subito la documentazione; 2) collabora  perché il Tribunale Arbitrale si riunisca al più presto; 3) evita durante il procedimento contatti privati con le parti; 4) considera le riunioni del Tribunale Arbitrale come l'unica sede in cui si deve esaminare il caso sulla base della documentazione e degli elementi prodotti dalle parti o ufficialmente acquisiti; 5) considera sullo stesso piano le opposte tesi delle parti,  evitando pregiudizi e preconcetti; 6) è consapevole che la designazione di parte è meramente strumentale e non legittima atteggiamenti da difensore occulto di una delle parti; il Tribunale Arbitrale una volta costituito è mandatario di tutte le parti; 7) ha l'obbligo morale, professionale e giuridico di portare a termine il suo mandato con la pronuncia della decisione. Il Giudice arbitrale che pronuncia la decisione: 1) deve essere certo di avere ben compreso tutti gli aspetti della vicenda; 2) deve rispondere solo ai quesiti che gli sono stati posti, non giudicando le parti bensì i fatti; 3) deve essere certo che alle parti sia stata concessa la concreta possibilità di esercitare in contraddittorio il proprio diritto alla difesa; 4) deve motivare sinteticamente la decisione con le argomentazioni che sono a base del giudizio, evitando descrizioni e considerazioni non essenziali; 5) deve redigere il dispositivo in modo completo, chiaro e semplice per evitare dubbi interpretativi, lacune ed equivoci. Il Giudice arbitrale che abbia pronunciato la decisione: 1) ricorda che la paternità della sentenza o del lodo o semplicemente della decisione è di tutto il Collegio anche quando abbia espresso opinione divergente; 2) è consapevole di essere stato scelto per doti professionali e morali; 3) ha diritto a chiedere alla parte o alle parti remunerazione per l'attività svolta, determinata con apposita ordinanza del Collegio o del giudice monocratico; L'Albo dei Magistrati Arbitrale è permanente.  Ogni quattro anni il Consiglio Direttivo dell'Istituto, presente il Procuratore Generale con voto deliberativo, deve procedere alla revisione dell'Albo per l'eventuale eliminazione  degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti per l'ammissione, ovvero è sorto un impedimento ad esercitare l' ufficio. I Procuratori Legali Arbitrali. Nel procedimento arbitrale è concesso alla parte di agire a mezzo di un soggetto che assuma il ruolo di difensore e di rappresentante nei riguardi del Tribunale Arbitrale e della controparte. Per quanto concerne la forma dell'atto di incarico non devono essere osservate forme particolari se non la forma scritta. L 'incarico di assistenza e di rappresentanza nel giudizio arbitrale può essere anche conferito  mediante dichiarazione della parte verbalizzata nella prima udienza innanzi al collegio o mediante dichiarazione scritta della parte inserita in un atto del procedimento arbitrale autenticata dal difensore iscritto in un albo professionale, come prevede in via analogica l'articolo 12, comma 3, del Decreto Legislativo  31 Dicembre 1992, n. 546, relativo al processo tributario. In alternativa è ammessa l'autenticazione della firma nei modi e nei termini previsti dall'art. 2703 del c.c. E' istituito l'Albo dei Procuratori legali avanti i Tribunali arbitrali nazionali ed internazionali della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale. L'Albo è composto da persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche e nelle materie tecniche,  ed idonee a svolgere il ministero di difensore. La domanda di iscrizione all’Albo dei Procuratori legali deve essere corredata da un certificato d’iscrizione all’Albo Professionale d’appartenenza o da altro titolo idoneo e da una dichiarazione d’accettazione del presente regolamento. Gli iscritti all’Albo dei Procuratori Legali non possono essere soci dell’istituto. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio direttivo dell'Istituto sentito il parere del Procuratore Generale della Corte. La delibera del Consiglio direttivo non è impugnabile. I  Procuratori legali presso la Corte Superiore  di Giustizia Arbitrale  entrano in carica in occasione di una cerimonia solenne, pronunciando in piedi ed a capo scoperto, la seguente formula: “Giuro d'assolvere fedelmente l'ufficio affidatomi di procuratore legale avanti i Tribunali Arbitrali della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale nell'esclusivo interesse della Giustizia”. L'Albo dei Procuratori legali avanti i Tribunali della Corte Superiore  di Giustizia Arbitrale  è permanente. Ogni quattro anni il Consiglio Direttivo dell’Istituto, presente il Procuratore Generale della Corte, con voto deliberativo, deve procedere alla revisione dell'Albo per eliminare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti per l'ammissione ovvero è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio. La delibera di esclusione è impugnabile avanti il giudice ordinario entro sei mesi dalla notifica. La competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio Direttivo dell’Istituto. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio Direttivo previa audizione dell'incolpato. La qualità di Magistrato Arbitrale e di Procuratore legale arbitrale hanno effetto unicamente nell'ambito della Corte Superiore di Giustizia  Arbitrale. L'uso improprio di dette qualità costituisce motivo di applicazione di sanzione da parte dei rispettivi Albi professionali.