DIRITTO NOBILIARE DOTTRINA E GIURISPRUDENZA NOBILIARE Consulta Araldica.  R. R. Decreti 2-5 luglio 1896 – N.313 e 314. E’ stabilita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per dare pareri ed avvisi al governo sui diritti garantiti dall’art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno e sulle domande e questioni concernenti materie nobiliari ed araldiche. Ufficio Araldico. Riceveva le istanze di natura nobiliare od araldica e, accertato il pagamento del prescritto deposito, le rimetteva al Commissario del Re. Articolo 79 dello Statuto Albertino: “I titoli nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto”. La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in causa Consulta Araldica – Sabini sulla eccezione di incompetenza sollevata dall’Avvocato Erariale nell’interesse della Consulta Araldica respinse tale eccezione, ordinando che il solo magistrato era idoneo a decidere (18/3/1905). Per le annotazioni in calce od a margine dei titoli e predicati nobiliari il Tribunale Civile di Udine, in data 17/12/1954 N. 211, Ruolo N. 5754 – Rep. 985 – 234/1, in Camera di Consiglio, su domanda di Pietro Formentini, per l’annotazione ai sensi della Disposizione XIV della Costituzione e degli articoli 66 e seguenti del vigente Ordinamento dello Stato Civile del titolo e del predicato nobiliare di Conte del Sacro Romano Impero, ordinò all’ufficiale dello Stato Civile di Udine l’annotazione reclamata. Ed essendo l’esponente Colonnello nell’Arma Aereonautica, il Ministero della Difesa sottopose alla firma del Capo dello Stato, il Prof. S. E. Einaudi, il Decreto che ordinava le variazioni nel fascicolo personale del detto ufficiale superiore e l’applicazione della ottenuta Sentenza. Così il Capo dello Stato, quale Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, disse l’utile ultima parola, interpretative del primo comma della Disposizione XIV che suona: << I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del ventotto ottobre 1922, valgono come parte del nome. La legge regola la soppressione della Consulta Araldica >>. La Consulta Araldica efficiente e vitale come organo consultivo (non deliberativo) in regime monarchico è per l’ultimo comma della ricordata Disposizione XIV soppressa con la parola << regola >> altrimenti il legislatore avrebbe detto << regolerà >>. Ma anche in questo caso osta alla emanazione di una legge ad hoc la successiva Disposizione XVI che dice: << Entro un anno dall’Entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948) si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente od implicitamente abrogate >>. Manca infatti a questo Ente il Presidente e con lui, già autorevoli membri di diritto, quali il Commissario del Re, il Cancelliere, i Presidenti della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, i Presidenti delle Corti di Appello. L’illustre giurista Avv. Buccino in proposito (Foro Italiano – 1957 – pagina 1695) così si esprime: << Nella Disposizione XIV il Costituente, che pur non è stato felice nel formularla, ha stabilito inequivocabilmente che la cognomizzazione dei predicati è limitata solo a quella dei titoli esistenti al 28/10/1922. Per poter seguire l’indagine è indispensabile risalire alla legge fondamentale dello Stato Italiano e cioè allo Statuto Albertino del 1848 la cui efficacia, com’è noto, venne estesa a tutto il territorio nazionale dopo i plebisciti. L’articolo 79 dello Statuto Albertino sanciva: << I titoli nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto >>. Dalla esegesi della norma statutaria risultano i seguenti punti fondamentali : a) i titoli nobiliari per chi ne è spettatario costituiscono dei diritti. b) i titoli nobiliari sono conservati agli spettatori (o possessori legittimi). Conseguentemente per accertare l’esistenza e quindi la spettanza di un titolo nobiliare è necessario risalire: 1) Alle norme contenute nei singoli atti di concessione, la cui efficacia è sempre da considerarsi ex tunc; 2) Alle norme di diritto sostanziale vigente in materia nobiliare nei singoli Stati preunitari. Coerentemente alla esaminata norma statutaria il legislatore si limitò solo a creare un organo (Consulta Araldica), che adempisse alla funzione Consultiva dello Stato in materia nobiliare e che tenesse un registro nel quale dovessero essere annotati, insieme a coloro che erano iscritti in registri analoghi nei singoli Stati preunitari, quelli ancora viventi che avrebbero avuto titolo o ottenuto dichiarazione di nobiltà, nonché quelli di cui sarà riconosciuto il diritto dalla Consulta con dichiarazione resa esecutoria dal Ministero dell’Interno (R. D. 10/10/1869, N. 5318). Da ciò risulta che nessun termine di prescrizione o di decadenza fu imposto dal legislatore per coloro che non si fossero resi diligenti a richiedere il riconoscimento. Il Prof. Nicola Coviello, Ordinario di Diritto Civile nell’Università di Catania, nel suo pregevole Manuale di Diritto Civile scrive: << … per l’uso dei titoli nobiliari e l’esercizio anche giudiziale del diritto a portarli non occorre il riconoscimento della Consulta Araldica >>,   aggiungendo che il riconoscimento compiuto dalla Consulta Araldica, non costituisce modo acquisitivo del diritto. Il titolo nobiliare, o meglio il diritto al titolo nobiliare è quindi da ritenersi esistente o meno al 28 ottobre 1922, a prescindere assolutamente dall’essere stato, o meno, oggetto di riconoscimento. Il riconoscimento non è certamente, come si è rilevato, un modo d’acquisto del diritto al titolo nobiliare. E non solo il titolo nobiliare e quindi il predicato aveva in sé le note oggettive per essere riguardato come degno di tutela, ma era considerato un diritto pieno e perfetto dalla legge fondamentale dello Stato, a prescindere dal suo riconoscimento. Anche in regime di Monarchia il giudice ordinario era il solo competente a conoscere delle controversie relative ai titoli nobiliari e non solo quando tali controversie sorgevano tra privati, ma quando la Consulta Araldica, il Ministero dell’Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denegavano ad un cittadino il provvedimento di giustizia richiesto. Il supremo patrimonio del cittadino è il nome familiare. Nessuna legge può sopprimere, abolire, decurtare un nome di famiglia, reso più o meno illustre per donativo del Principe. Ed il nome patronimico deve restare ai legittimi discendenti di persona che, per alte benemerenze verso la Patria, in ogni campo: toga, lettere, arti, scienze, armi, ottenne che il proprio cognome fosse ampliato con sovrana risoluzione a carattere ereditario.